L'inclusione lavorativa: i diritti delle persone con disabilità
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L'inclusione lavorativa: i diritti delle persone con disabilità

Vi è un’estrema eterogeneità del mercato del lavoro. Questa eterogeneità è esplicitamente riconosciuta da molti paesi che hanno sviluppato complessi programmi di politiche pubbliche, tra cui quelle esplicitamente rivolte ai cittadini disabili.

Secondo la strategia europea sulla disabilità, promuovere l’occupazione è un obiettivo prioritario ed è considerato uno dei dieci passi necessari per favorire la loro piena inclusione nella società. In particolare, la Commissione Europea invita gli stati membri a creare un mercato del lavoro inclusivo attraverso l’elaborazione di politiche attive dell’occupazione.


Il collocamento mirato


A livello nazionale, l’occupazione dei lavoratori disabili è promossa attraverso il sistema del “collocamento mirato”, introdotto dalla legge 68/1999 e raffinato da successivi interventi legislativi. Per collocamento mirato si intende: «quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto».

Per le aziende assumere disabili e categorie protette è obbligo di legge.

Il numero di disabili da inserire per obbligo è proporzionale all'organico, in particolare:

● dai 15 ai 35 lavoratori si deve assumere almeno un lavoratore disabile;

● dai 36 ai 50 lavoratori almeno due;

●oltre i 50 lavoratori la quota del 7% deve essere ricoperta da lavoratori con disabilità.

Queste sono le proporzioni a cui dovrà dunque badare anche chi decide di prendere stagisti.

L’obbligo di assunzione della persona disabile non è però immediato, ma insorge 12 mesi dopo la data della nuova assunzione che determina l’incremento di organico. Allo scadere di questo periodo il datore di lavoro, entro 60 giorni, deve inviare al servizio competente del suo territorio la richiesta di avviamento al lavoro di n. 1 disabile.


Le sanzioni


Per le aziende la mancata assunzione di lavoratori disabili o appartenenti alle categorie protette è punita con una sanzione pari a € 51,64 al giorno per ogni persona disabile che non risulta occupata; al fine di determinare l’importo della sanzione, il numero di giorni di inadempienza è calcolato a partire dal 60° giorno dall’insorgenza dell’obbligo.


Le modalità di avviamento al lavoro


Le modalità di avviamento al lavoro differiscono per gli enti privati e per gli enti pubblici:

Gli enti privati presentano tre tipi di assunzione:

· Gli avviamenti nominativi (ossia con l’indicazione del nome del disabile da assumere): il datore di lavoro assume un lavoratore disabile a sua scelta, mentre i servizi verificano che sia effettivamente iscritto al collocamento mirato.

· Gli avviamenti numerici: sono utilizzati se un datore di lavoro non ottempera all’obbligo di assunzione nominativa oppure se ha già ricoperto per intero la quota di lavoratori assumibili con chiamata nominativa. In questo caso i servizi inviano un lavoratore iscritto in lista di collocamento sulla base delle mansioni indicate dai datori di lavoro e seguendo l’ordine di graduatoria.

· I datori di lavoro possono presentare una proposta di convenzione ai sensi dell’art. 11 della legge 68: la convenzione permette di trasformare in nominativi gli avviamenti rientranti nella quota numerica e di dilazionarli secondo una scadenza temporale concordata con i servizi.

Le amministrazioni pubbliche, invece, in genere, assumono tramite concorsi, che sono riservati ai disabili e agli appartenenti alle categorie protette nei limiti della complessiva quota d’obbligo e fino al 50% dei posti messi a concorso.


Le statistiche


Il rapporto tra le persone con disabilità e il lavoro resta ancora una dimensione critica nel nostro Paese. Lo ha confermato recentemente anche l’Istat in occasione dell’audizione sulla legge di Bilancio (novembre 2019) ricordando come su 100 persone di 15-64 anni che, pur avendo limitazioni funzionali nelle funzioni motorie, sensoriali essenziali nella vita quotidiana oppure disturbi intellettivi o del comportamento, sono comunque abili al lavoro, solo il 35,8% è occupato (contro il 57,8% delle persone senza limitazioni), il 20,7% è in cerca di un’occupazione mentre il 43,5%, presumibilmente scoraggiato dalle basse chance di trovare un lavoro, risulta inattivo (tra le persone senza limitazioni la percentuale è del 27,5%).


A più di vent’anni dall’approvazione della legge sul collocamento mirato (L.68/1999) l’inclusione lavorativa e sociale delle persone con disabilità, pur avendo fatto passi importanti in avanti, resta ancora un traguardo lontano da raggiungere.

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